Sez. 1, Sentenza n. 2109 del 24/06/1968 (Rv. 334260 - 01)
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - IN GENERE - ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO - ESTREMI - COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO FAMILIARE - ASSOGGETTABILITA ALL'AZIONE REVOCATORIA.*
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - IN GENERE - ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO - ESTREMI - COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO FAMILIARE - ASSOGGETTABILITA ALL'AZIONE REVOCATORIA.*
Gli Atti di disposizione del proprio patrimonio, che possono essere dichiarati inefficaci nei confronti del creditore che eserciti l'Azione revocatoria, purche ricorrano le condizioni richieste dall'art. 2901 cod.civ., sono quelli che importano attuazione o modificazioni sulla situazione patrimoniale del debitore, tali da poter pregiudicare o rendere piu difficoltosa la realizzazione coattiva del credito. Tutti gli Atti dispositivi a contenuto patrimoniale, che incidano negativamente sulla entita o sulla consistenza del patrimonio del debitore, in modo da annullare o ridurre la garanzia derivante ai creditori dalla norma dell'art. 2740 cod.civ., sono soggetti, di regola, all'Azione revocatoria- fra tali Atti e da ricomprendere anche la Costituzione del patrimonio familiare. (V. N.2799-66 massima n.325334 n.1979-66, massima n.323844).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)