Sez. 2, Sentenza n. 452 del 25/02/1970 (Rv. 345448 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - PUNTI DI RIFERIMENTO- SPORTI IN GENERE.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - PUNTI DI RIFERIMENTO- SPORTI IN GENERE.*
Ai fini dell'osservanza della disciplina legale delle distanze fra costruzioni, stabilita dall'art 873 cod civ, deve intendersi per costruzione non soltanto l'opera che abbia le caratteristiche di un edificio o di altra fabbrica in muratura, ma anche ogni altra opera che abbia carattere di permanenza e stabilita, ancorche manchi di propria individualita ed autonomia in quanto costituisca un semplice accessorio del fabbricato, come ad esempio, gli sporti sorretti da pilastri.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)