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Sez. 2, Sentenza n. 1566 del 22/05/1972 (Rv. 358292 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358292-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE - NOZIONE.*

Ai fini dell'osservanza della disciplina legale delle distanze fra costruzioni, stabilita dall'art 873 cod civ, deve intendersi per costruzione non soltanto l'opera che abbia le caratteristiche di un edificio o di altra fabbrica in muratura, ma anche ogni altra opera che abbia carattere di permanenza e stabilita, ancorche manchi di propria individualita ed autonomia in quanto costituisca un semplice accessorio del fabbricato, come, ad esempio, gli sporti sorretti da pilastri. (Conf 452'70 mass n 345448).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)