Sez. 5, Sentenza n. 13587 del 04/06/2010 (Rv. 613335 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Deduzione della violazione dei canoni ermeneutici o del vizio di motivazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie in tema di qualificazione ai fini IVA di prestazione di servizi resa in favore di un committente comunitario.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione sia contestata la qualificazione attribuita dal giudice di merito al contratto intercorso tra le parti, le relative censure, per essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, ma debbono essere proposte sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. o dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione, e, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, debbono essere accompagnate dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti (la cui ricerca, che integra un accertamento di fatto, è preliminare alla qualificazione del contratto), al fine di consentire, in sede di legittimità, la verifica dell'erronea applicazione della disciplina normativa. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria che, in relazione ad una prestazione di servizi, forniti da una società italiana alla capogruppo estera operante nella Comunità europea, aveva contestato la qualificazione del rapporto come consulenza - da cui derivava la assoggettabilità ad IVA, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. d) del d.P.R. n. 633 del 1972 - ritenendo che alcune clausole del contratto potessero giustificare la qualificazione come appalto - assoggettabile, invece, ad IVA ai sensi dell'art. 7, comma 3, del medesimo d.P.R. - senza, però, precisare in base alla violazione di quale profilo degli artt. 1362 e ss. cod. civ. fosse censurabile siffatta interpretazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)