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Sez. 5, Sentenza n. 22889 del 25/10/2006 (Rv. 595868 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Deduzione della violazione dei canoni ermeneutici o del vizio di motivazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie - Qualificazione ai fini IVA del rapporto di prestazione di servizi in favore di committente extracomunitario.
Stato
decisa il 2006-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595868-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

Poiché preliminare alla qualificazione del contratto è la ricerca della comune volontà delle parti, che costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione sia contestata la qualificazione da quest'ultimo attribuita al contratto intercorso tra le parti, le relative censure, per essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, ma debbono essere proposte sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. o dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione, e, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, debbono essere accompagnate dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire in sede di legittimità la verifica dell'erronea applicazione della disciplina normativa (nel giudizio di specie, ove era in discussione la "territorialità" dell'IVA in relazione a prestazione di servizi a favore di soggetto extracomunitario, la S.C. ha puntualizzato che il giudice di merito aveva determinato, sulla base di un incensurabile accertamento di fatto, il tipo di prestazione di servizi ricorrente nel caso in esame, pervenendo alla conclusione che si trattasse di attività di ricerca e sviluppo funzionale alla cessione di brevetti costituiti in capo alla committente nipponica, e quindi "territorialmente" non imponibile ai sensi degli artt. 3, secondo comma, e 7, quarto comma, lettere d) ed f), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le cui disposizioni non potevano ritenersi violate dal giudice d'appello).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)