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Sez. 1, Sentenza n. 3385 del 08/03/2001 (Rv. 544574 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Specificità - Generico rinvio ad atti del giudizio di merito - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544574-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma, numero 4, cod. proc. civ., non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di merito, senza la esplicitazione del loro contenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)