Sez. 3, Sentenza n. 13071 del 14/07/2004 (Rv. 574571 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Motivo di ricorso - Rinvio alle allegazioni difensive contenute negli atti del giudizio di merito - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
Nel ricorso per cassazione il requisito dell'esposizione di motivi di impugnazione, stabilito, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. mira ad assicurare che il ricorso presenti l'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere; risultano pertanto inammissibili quei motivi che, senza precisare direttamente le ragioni delle censure proposte, esauriscano detta illustrazione in un mero rinvio alle allegazioni difensive contenute negli atti del giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)