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Sez. 1, Sentenza n. 6321 del 28/10/1986 (Rv. 448545 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - RINVIO ALLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - DIFETTO DELLE CONDIZIONI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA DI UFFICIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448545-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - RINVIO ALLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - DIFETTO DELLE CONDIZIONI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA DI UFFICIO - INAMMISSIBILITÀ.*

Qualora la commissione tributaria di secondo grado rimetta le parti davanti a quella di primo grado, deve escludersi che questa ultima, ove ritenga illegittima tale rimessione per difetto delle condizioni in proposito fissate dall'art. 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, possa richiedere d'ufficio il regolamento di Competenza, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., vertendosi in tema di conflitto che non investe la Competenza, ma i rapporti fra giudici di diverso grado nell'ambito dello stesso processo, analogo a quello che insorga in Sede di contenzioso ordinario circa la ricorrenza delle ipotesi di rinvio al giudice di primo grado di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. (V 4110/81, mass n 414765).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)