Sez. L, Sentenza n. 4110 del 24/06/1981 (Rv. 414765 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - TRIBUNALE DESIGNATO A CONOSCERE DELLA CONTROVERSIA COME GIUDICE DI SECONDO GRADO IN SEDE DI RINVIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO EX ART 354 COD PROC CIV - REGOLAMENTO D'UFFICIO RICHIESTO DA QUEST'ULTIMO GIUDICE - INAMMISSIBILITA - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIMESSIONE - PROPONIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - TRIBUNALE DESIGNATO A CONOSCERE DELLA CONTROVERSIA COME GIUDICE DI SECONDO GRADO IN SEDE DI RINVIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO EX ART 354 COD PROC CIV - REGOLAMENTO D'UFFICIO RICHIESTO DA QUEST'ULTIMO GIUDICE - INAMMISSIBILITA - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIMESSIONE - PROPONIBILITA.*
Ai sensi dell'art 45 cod proc civ il conflitto (virtuale e negativo) di Competenza che impone al giudice di richiedere d'ufficio il relativo regolamento puo aversi solo quando, a seguito di sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per materia o per territorio, nei casi di cui all'art 28 dello stesso codice, il giudice dinanzi al quale la causa viene riassunta ritenga a sua volta di essere incompetente. Pertanto, nel caso in cui il tribunale, designato a conoscere della controversia come giudice di secondo grado in Sede di rinvio, rimetta la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art 354 cod proc civ, ritenendo che il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato in tale fase, il giudice di primo grado non puo richiedere il regolamento di Competenza, non essendo d'altronde configurabili conflitti di Competenza tra giudici istituzionalmente collegati nell'ambito del rapporto di impugnazione, e la rimessione della causa al primo giudice, che il giudice d'appello in Sede di rinvio non avrebbe potuto disporre, costituisce un vizio di attivita che puo essere fatto valere soltanto dalle parti con ricorso ordinario per Cassazione. (V 2820/78, mass n 392246; (V 3771/77, mass n 387437).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)