Sez. 1, Sentenza n. 2659 del 23/07/1968 (Rv. 335190 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA PROBATORIA - FIDEFACIENZA FINO A QUERELA DI FALSO - LIMITI CONTENUTO SOSTANZIALE DELLE DICHIARAZIONI DELLE PARTI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA PROBATORIA - FIDEFACIENZA FINO A QUERELA DI FALSO - LIMITI CONTENUTO SOSTANZIALE DELLE DICHIARAZIONI DELLE PARTI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede sino a querela di falso, e limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonche ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti essa non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti, e l'interpretazione di tali dichiarazioni, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, devoluto al giudice di merito, non puo essere sindacata in Cassazione, quando non sia affetta da vizi logici o da errori di diritto. (V. 864-68 massima n.332177, 1659-63, 2906-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)