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Sez. 2, Sentenza n. 1569 del 08/05/1969 (Rv. 340461 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA - EFFICACIA PROBATORIA SINO A QUERELA DI FALSO - LIMITI - CONTENUTO SOSTANZIALE DELLE DICHIARAZIONI DELLE PARTI - IMPUGNABILITA CON QUALSIASI MEZZO DI PROVA.*
Stato
decisa il 1969-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340461-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA - EFFICACIA PROBATORIA SINO A QUERELA DI FALSO - LIMITI - CONTENUTO SOSTANZIALE DELLE DICHIARAZIONI DELLE PARTI - IMPUGNABILITA CON QUALSIASI MEZZO DI PROVA.*

Per il disposto dell'art. 2700 cod.civ., gli Atti pubblici fanno fede fino a querela di falso solo per quanto riflette la provenienza del documento ed i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza. Tale efficacia probatoria non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni delle parti, e cioe alla veridicita ed esattezza delle dichiarazioni stesse, le quali, possono essere contrastate ed accertate con qualsiasi mezzo di prova. (Conf. 864-68, mass. N. 332177 V. 2659-68, mass. N. 335190).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)