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Sez. L, Sentenza n. 396 del 13/01/2012 (Rv. 620093 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE | Indennità di trasferta concorrente al cinquanta per cento a fini contributivi - Correlazione alla normale attività di lavoro fuori della sede prestabilita - Necessità - Assunzione formalmente avvenuta per una determinata sede - Rilevanza ostativa - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620093-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE

L'art. 51, sesto comma, del testo unico delle imposte sui redditi - in cui si prevede che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre diversi, pur se corrisposte con continuità, concorrano a formare il reddito, anche a fini contributivi, nella misura del cinquanta per cento - si riferisce, testualmente e per lo scopo perseguito, al caso in cui la normale attività lavorativa si debba svolgere contrattualmente al di fuori di una sede di lavoro prestabilita, ancorché l'assunzione del dipendente sia avvenuta per una determinata sede, e ha riguardo al pagamento di un'indennità o maggiorazione erogata in ragione di questa caratteristica, anche se non in giorni quali ferie o malattia, e anche se in misura variabile in relazione alle località di volta in volta assegnate.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)