diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 413 del 18/02/1971 (Rv. 350015 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - ATTI RIGUARDANTI LO STATO OD ALTRI ENTI PUBBLICI - FINANZIAMENTI DI AZIENDE - CESSIONI DI CONTRIBUTI E CREDITI VERSO LO STATO O ENTI PUBBLICI - ALIQUOTA RIDOTTA DI IMPOSTA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL CONTENUTO OBIETTIVO E STRUMENTALE DEL NEGOZIO - FINALITA - ESTENSIONE DELLA CESSIONE A NUOVE OPERAZIONI - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350015-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - ATTI RIGUARDANTI LO STATO OD ALTRI ENTI PUBBLICI - FINANZIAMENTI DI AZIENDE - CESSIONI DI CONTRIBUTI E CREDITI VERSO LO STATO O ENTI PUBBLICI - ALIQUOTA RIDOTTA DI IMPOSTA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL CONTENUTO OBIETTIVO E STRUMENTALE DEL NEGOZIO - FINALITA - ESTENSIONE DELLA CESSIONE A NUOVE OPERAZIONI - PRECLUSIONE.*

In applicazione del principio dettato dall'art 8 della legge di registro (in base al quale le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli Atti o dei trasferimenti, anche se non vi corrisponda il titolo o la Forma apparente), ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla nota all'art 4 della tariffa all a alla legge di registro (nel testo modificato con legge 4 aprile 1953, n 261) per godere delle agevolazioni di cui alle lettere b) e C) di detto articolo, l'indagine del giudice di merito deve essere diretta a ricercare, non la comune intenzione delle parti e la piu attendibile interpretazione delle singole clausole del negozio, ma il valore obiettivo e strumentale dell'atto, nel senso che nessuna delle clausole medesime, considerate individualmente o nel loro complesso, sia suscettibile di diventare un varco attraverso il quale l'operazione possa, durante il suo svolgimento, deviare dalla sua originaria ed apparente destinazione ed estendersi a nuove e diverse operazioni, le quali sfuggirebbero, in tal modo, al controllo del fisco e si avvantaggerebbero indebitamente del trattamento tributario di favore. (V 3170'68, mass n 336087' 2752'68, mass n 335360).*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)