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Sez. 2, Sentenza n. 14106 del 03/08/2012 (Rv. 623550 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Morte della parte durante il processo di primo grado - Persistente legittimazione del difensore della parte deceduta nel giudizio di impugnazione - Esclusione - Dichiarazione dell'evento nel giudizio d'appello da parte dello stesso difensore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2012-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623550-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

Qualora nel corso del giudizio di primo grado si verifichi la morte della parte costituita, il difensore di questa, come non ha il potere di proporre impugnazione avvalendosi della procura ormai estinta, a nulla rilevando la maggiore o minore estensione di essa, così neppure può comparire nel giudizio d'appello, instaurato da altra parte, al fine di dichiarare detto evento, rimanendo lo stesso privo dell'originaria idoneità interruttiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)