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Sez. 3, Sentenza n. 259 del 07/01/2011 (Rv. 615892 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Evento idoneo a determinare l'interruzione del processo - Mancata dichiarazione o notificazione da parte del difensore nel corso del processo - Impugnazione - Instaurazione da e contro i soggetti effettivamente legittimati - Necessità - Sussistenza - Comunicazione formale (stragiudiziale) alla controparte dell'avvenuto decesso - Appello - Notifica agli eredi - Necessità.
Stato
decisa il 2011-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615892-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, la morte della parte) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 cod. proc. civ.), e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati; ne consegue che, ove la controparte abbia avuto formale comunicazione, anche se stragiudiziale, del decesso, l'atto di appello deve essere notificato agli eredi, non potendosi ritenere valida la notifica compiuta all'originario difensore della parte defunta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)