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Sez. 2, Sentenza n. 961 del 03/04/1971 (Rv. 350892 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - ONERE PROBATORIO DEL LEGALE E DEL CLIENTE.*
Stato
decisa il 1971-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350892-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - ONERE PROBATORIO DEL LEGALE E DEL CLIENTE.*

In Sede di opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento di prestazioni professionali, incombe al legale l'Onere di provare, oltre al conferimento dell'incarico, anche l'effettivita delle prestazioni indicate in parcella mentre incombe all'opponente l'Onere di provare i versamenti effettuati in acconto. (V 50'68, mass n 330858).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)