Sez. 2, Sentenza n. 50 del 09/01/1968 (Rv. 330858 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE- IN GENERE - CREDITO RIGUARDANTE ONORARI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ONERE DELLA PROVA - VALORE DELLA PARCELLA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE- IN GENERE - CREDITO RIGUARDANTE ONORARI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ONERE DELLA PROVA - VALORE DELLA PARCELLA.*
In Sede di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni professionali, incombe pur sempre al professionista l'Onere di provare, oltre al conferimento dell'incarico, l'effettivita delle prestazioni indicate nella parcella. Invero, il parere, espresso sulla parcella stessa dal competente organo professionale, costituisce un mero controllo sulla corrispondenza delle voci elencate a quelle previste nella tariffa. (Conf. 2512-62, 3962-54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)