Sez. 2, Sentenza n. 6191 del 22/10/1986 (Rv. 448461 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - IN GENERE - SOGGETTI LEGITTIMATI - POSSIBILITÀ DI TUTELA DELLE PROPRIE POSIZIONI CON AUTONOMO E SEPARATO GIUDIZIO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - IN GENERE - SOGGETTI LEGITTIMATI - POSSIBILITÀ DI TUTELA DELLE PROPRIE POSIZIONI CON AUTONOMO E SEPARATO GIUDIZIO - IRRILEVANZA.*
Il rimedio dell'opposizione di terzo, che l'art. 404 primo comma cod. proc. civ. accorda contro la sentenza pronunciata fra altre persone, spetta a chi, estraneo al giudizio concluso con detta sentenza, veda pregiudicare una propria autonoma posizione per effetto dell'accertamento in essa contenuto, o per effetto della sua esecuzione, e, quindi anche a chi si assuma proprietario esclusivo della cosa che con quella pronuncia sia stata attribuita in esito a rivendicazione ad uno degli originari contendenti, mentre resta in proposito irrilevante che lo stesso soggetto, in alternativa all'opposizione, abbia la facoltà di tutelare le proprie posizioni con autonomo e separato giudizio. (V 5808/85; (V 6474/79, mass n 403206).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)