Sez. 1, Sentenza n. 8152 del 10/08/1990 (Rv. 468781 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - CONTRATTI A TITOLO ONEROSO TRASLATIVI O COSTITUTIVI DI DIRITTI REALI - CONCESSIONE DI MINIERE - CAVE - ATTI NEGOZIALI DI SFRUTTAMENTO ED ENTI DI TRASFERIMENTO DEI PRODOTTI O DI COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI OVVERO DI DIRITTI OBBLIGATORI DI GODIMENTO - DISCIPLINA RISPETTIVA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - CONTRATTI A TITOLO ONEROSO TRASLATIVI O COSTITUTIVI DI DIRITTI REALI - CONCESSIONE DI MINIERE - CAVE - ATTI NEGOZIALI DI SFRUTTAMENTO ED ENTI DI TRASFERIMENTO DEI PRODOTTI O DI COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI OVVERO DI DIRITTI OBBLIGATORI DI GODIMENTO - DISCIPLINA RISPETTIVA.*
In tema di imposta di registro, nell'ambito dell'art. 1 della tariffa all. A del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (concessioni di miniere) vanno compresi gli Atti negoziali relativi allo sfruttamento sia di miniere, sia di cave, quando implicano il trasferimento o la Costituzione di un diritto reale immobiliare di godimento; se tali Atti comportano, invece, il trasferimento del prodotto dello scavo o la Costituzione di diritti reali su di esso ovvero di diritti obbligatori di godimento anche su immobili, la disciplina applicabile è quella dell'art. 2 della stessa tariffa. (Conf 7012/88, mass n 461195; (Conf 3600/87, mass n 452546; (Conf 6550/86, mass n 448702).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 1, DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)