Sez. 1, Sentenza n. 7012 del 22/12/1988 (Rv. 461195 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - CONTRATTO DI SFRUTTAMENTO DI CAVA O TORBIERA - INCLUSIONE TRA LE CONCESSIONI MINERARIE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - CONTRATTO DI SFRUTTAMENTO DI CAVA O TORBIERA - INCLUSIONE TRA LE CONCESSIONI MINERARIE - CONDIZIONI.*
In tema d'imposta di registro, nella disciplina di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, il contratto inerente allo sfruttamento di cava o torbiera va incluso fra le concessioni minerarie, contemplate dall'art. 1 della tariffa all. A, quando, alla stregua della natura intrinseca dell'atto e degli effetti giuridici da esso prodotti, implichi il trasferimento o la Costituzione di un diritto reale immobiliare, mentre è soggetto alla diversa tassazione prevista dall'art. 2 della citata tariffa, quando, sempre in relazione ai suddetti parametri, abbia ad oggetto la vendita del materiale d'estrazione, ovvero la Costituzione di diritti personali di godimento sull'immobile. (V 3600/87, mass n 452546; (V 6550/86, mass n 448702; (V 4249/78, mass n 393898; (V 681/73, mass n 362835).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 1, DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)