Sez. 2, Sentenza n. 8826 del 30/04/2015 (Rv. 635187 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM | Legittimazione del presidente di un ente - Autorizzazione del consiglio d'amministrazione - Sopravvenienza nel giudizio di cassazione - Effetto sanante - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM
L'autorizzazione del consiglio d'amministrazione di un ente (nella specie, un consorzio) affinché il presidente agisca o resista in giudizio non può intervenire, con effetto retroattivo, nel corso del giudizio di cassazione ove i giudici di merito abbiano rilevato la mancanza del presupposto processuale, traendone le debite conseguenze in ordine alla validità dell'atto compiuto in sua assenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)