Sez. 2, Sentenza n. 4559 del 17/04/1993 (Rv. 481900 - 01)
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Contenuto - Sottoscrizione | Motivo che ha impedito al presidente di sottoscrivere la sentenza - Precedenza della menzione rispetto alla firma del giudice più anziano - Necessità - Precedenza rispetto alla firma dell'estensore - Esclusione.
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Contenuto - Sottoscrizione
La menzione del motivo che ha impedito al presidente di sottoscrivere la sentenza deve precedere, ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ., la firma del giudice più anziano e non anche quella dell'estensore, al quale la norma non attribuisce alcun dovere di attestazione in merito all'impedimento e la cui sottoscrizione, in assenza di un ordine di precedenza obbligatoria fra la firma del presidente o del giudice più anziano che ne faccia le veci e quella dell'estensore, può anche precedere quella di quest'ultimi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)