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Sez. 1, Sentenza n. 8556 del 20/11/1987 (Rv. 456076 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI "PECUNIARI" - INTERESSI - MORATORI - MAGGIOR DANNO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456076-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI "PECUNIARI" - INTERESSI - MORATORI - MAGGIOR DANNO - ESCLUSIONE.*

Con riguardo ai crediti ammessi al passivo fallimentare non sono dovuti interessi moratori, neppure nella Forma del risarcimento del maggior danno previsto dal secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., neanche in riferimento a credito ammesso in prededuzione (somma aggiuntiva dovuta come sanzione per l'omesso pagamento di contributi previdenziali), per il tempo intercorrente tra il riconoscimento del detto credito in sentenza esecutiva ed il suo pagamento ad opera del curatore fallimentare, atteso che nella procedura fallimentare non è concepibile una mora debendi in relazione a qualsiasi tipo di credito, al pagamento degli stessi provvedendosi esclusivamente secondo i piani di ripartizione stabiliti dal giudice delegato secondo poteri discrezionali, salvo il dovere di imprimere alla procedura fallimentare la massima speditezza possibile in relazione ai casi concreti e al potere di sollecitazione e di reclamo delle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)