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Sez. 1, Sentenza n. 5772 del 27/06/1997 (Rv. 505529 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Deliberazioni del Consiglio Nazionale Forense in tema di onorari e diritti - Disposizioni relative agli interessi di mora e alla rivalutazione monetaria automatica - Illegittimità - Inapplicabilità in sede giudiziaria - Disciplina comune del ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie - Applicabilità - Credito del professionista per opera prestata in favore del fallimento - Riconoscibilità di interessi moratori a titolo di maggior danno secondo la detta disciplina comune - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505529-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

Il principio per cui, siccome esorbitante dal potere regolamentare all'uopo concesso, è invalida e va disapplicata la disposizione, contenuta nelle deliberazioni dei consiglio nazionale forense approvate con decreti ministeriali e recanti la determinazione degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori, attributiva del diritto alla rivalutazione automatica del credito del professionista, a norma dell'art. 429 cod. proc. civ. in caso di mancata contestazione degli importi della parcella decorsi tre mesi dall'invio della stessa, comporta che per il ritardo nel pagamento del compenso professionale trovano applicazione le regole e i principi codicistici in tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, ivi compreso quello per cui alla liquidazione del maggior danno può provvedersi a titolo risarcitorio ex art. 1224 secondo comma cod. civ. e nel quadro della relativa disciplina. Ne segue che, con riguardo a compenso dovuto ad un professionista per l'opera da lui prestata in favore della curatela fallimentare ed ammesso al passivo in prededuzione, è esclusa la possibilità di riconoscere gli interessi moratori neppure nella forma dell'anzidetto maggior danno, non essendo concepibile, nella procedura fallimentare, una "mora debendi" in relazione al carattere satisfattivo della procedura concorsuale, ai tempi e modalità dei pagamenti, da effettuarsi esclusivamente secondo i piani di riparto stabiliti dal giudice delegato, salvo il dovere di imprimere alla procedura medesima la massima speditezza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)