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Sez. U, Sentenza n. 999 del 27/01/1995 (Rv. 490047 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Personale non di ruolo delle pubbliche amministrazioni - Dipendenti non di ruolo dell'Associazione Tiro a Segno Nazionale - Obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione - Sussistenza - Adempimento presso l'INPS - Necessità.
Stato
decisa il 1995-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490047-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Ai sensi degli artt. 40 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 e 32 della legge 29 aprile 1949 n. 264, sussiste l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione anche per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni per i quali non sia garantita la stabilità dell'impiego, condizione nella quale versa, di norma, il personale non di ruolo, che non copre cioè un posto in organico, variamente assunto. Tale obbligo deve essere assolto, per i dipendenti non di ruolo delle Sezioni dell'Associazione di Tiro a segno Nazionale, presso l'INPS, che quale ente gestore dell'assicurazione generale obbligatoria, gestisce anche le forme di previdenza non coperte dall'ENPDEP (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)