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Sez. L, Sentenza n. 10632 del 05/07/2003 (Rv. 564841 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO | Dipendenti dello Stato e degli enti locali - Ipotesi di esclusione dell'obbligo assicurativo - Relativo onere probatorio.
Stato
decisa il 2003-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564841-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO

Atteso che, ai sensi degli artt. 28 e 40, n. 2 e 8 (oltre che n. 9) del R.D.L. n. 1827 del 1935 e dell'art. 32, lett. b), della legge n. 264 del 1949, per i dipendenti dello Stato e degli enti locali l'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione è escluso nelle ipotesi di stabilità di impiego (da intendersi con particolare rigore) e di lavoro occasionale (oltre che per i lavori stagionali inferiori a sei mesi) e che, a decorrere dall'anno 1990 (ex art. 1, comma secondo, del D.L. n. 108 del 1991) è stata eliminata per i lavoratori occasionali la preesistente causa di esclusione dell'assicurazione suddetta (e non è stata invece introdotta una nuova ipotesi di assoggettabilità del rapporto all'assicurazione), sicché non subisce più limitazioni il principio dell'applicabilità dell'assicurazione in difetto della stabilità dell'impiego, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la stabilità dell'impiego, quale fatto impeditivo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 com. 1 n. 8 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 32 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 108 art. 1 com. 2, Legge 01/06/1991 num. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)