Sez. 1, Sentenza n. 12271 del 16/11/1992 (Rv. 479556 - 01)
Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - Diritti di confine - In genere | Diritti doganali non dovuti - Rimborsi - Interessi - Misura - Disciplina applicabile.
Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - Diritti di confine - In genere
Con riguardo a rimborsi di diritti doganali non dovuti, perché contrastanti con la normativa comunitaria, gli interessi sono dovuti dall'amministrazione nella misura stabilita dall'art. 1284 cod.civ. (ora modificato dall'art. 1 della legge 26 novembre 1990 n. 353) per il periodo anteriore al 12 giugno 1991 e nella misura fissata dall'art. 93 del T.U. delle leggi doganali, approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (come modificato dall'art. 25 della legge 9 gennaio 1991 n. 9) a partire da detta data, atteso che con l'entrata in vigore (in data 12 giugno 1991), del d.P.R. 8 novembre 1990 n. 374, alla stregua della dizione senza limitazioni del terzo comma dell'art. 3 che riguarda tutti i tipi di rimborsi, debbono ritenersi compresi nell'ambito di applicazione del succitato art. 93 del d.P.R. n. 43 del 1973 anche gli interessi relativi ad indebiti comunitari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 93, Legge 08/11/1990 num. 374 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 1, Legge 09/01/1991 num. 9 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)