Sez. 1, Sentenza n. 13034 del 21/12/1995 (Rv. 495174 - 01)
TRIBUTI (IN GENERE) - CONDONO FISCALE | Imposta di successione - Definizione dell'imponibile ex art. 6 primo comma D.L. n. 660 del 1973 - Determinazione delle passività deducibili - Definizione della questione a norma della legge sopra citata - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono tributario, rientrano tra le controversie di valutazione relative a successioni, di cui all'art. 6, primo comma, del D.L. 5 novembre 1973 n. 660, convertito nella legge 19 dicembre 1973 n. 823, definibili secondo i criteri automatici fissati nello stesso art. 6, primo comma, ultima parte, non solo quelle relative all'accertamento di valore dei cespiti ereditari, ma anche quelle aventi ad oggetto la determinazione delle passività deducibili, atteso che per "valutazione" deve intendersi quel complesso di operazioni, determinative di valori economici ed insieme giuridiche, necessarie per la ricostruzione dell'imponibile.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 6 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)