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Sez. 1, Sentenza n. 6134 del 15/02/1979 Ud. (dep. 06/07/1979) Rv. 142458 - 01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITA DI UFFICIO - IPOCAPACITA DEL GIUDICE - RILEVABILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142458-01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITA DI UFFICIO - IPOCAPACITA DEL GIUDICE - RILEVABILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - FATTISPECIE.*

La legge n 517 del 1955, modificando gli artt 33, 34, 36 e 37 del codice di procedura penale, ha posto la regola della inderogabilita assoluta della Competenza per materia, col disporre che la relativa incompetenza, salvo che dipenda da ipercapacita del giudice, deve essere dichiarata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Al rilievo di ufficio in ogni stato e grado della incompetenza per materia per difetto (cosiddetta ipocapacita)non e di ostacolo ne l'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione ne il divieto della reformatio in peius. (nella specie il giudice di primo grado, pretore, aveva contestato e giudicato fatti - porto e detenzione illegittimi di arma comune da sparo - che riteneva integrassero ancora i reati contravvenzionali, di sua Competenza, previsti e puniti, rispettivamente, dall'art 4, terzo comma della legge n 110 del 1975 e dall'art 697 del codice penale. Avverso la sentenza di condanna, poi confermata in appello, aveva - nell'interesse dell'imputato - proposto appello e quindi ricorso per Cassazione il pubblico ministero deducendo che il fatto non costituiva reato. La Cassazione, rilevato che i fatti cosi come contestati, integrano i delitti - di Competenza del tribunale - previsti e puniti dagli artt 10, 12 e 14 della legge n 497 del 1974, in relazione all'art 2, terzo comma, della legge n 110 del 1975, ha annullato le sentenze di primo e secondo grado ed ha ordinato la trasmissione degli Atti al procuratore della Repubblica per lo ulteriore corso).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 34, Cod. Proc. Pen. art. 36, Cod. Proc. Pen. art. 37, Legge 18/06/1955 num. 517 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)