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Sez. L, Sentenza n. 11214 del 28/12/1994 (Rv. 489435 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Esame congiunto della domanda di restituzione e di quella principale - Conseguente provvedimento negativo in ordine a entrambe le domande - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489435-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

In relazione all'art. 389 cod. proc, civ., il principio secondo cui (in sede di rinvio) la risoluzione della lite principale non deve ritardare la pronuncia sulla domanda di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza cassata va correlato alla previsione - valida, in linea generale, nel processo civile ordinario ma non nel nuovo processo del lavoro (caratterizzato dalla normale trattazione della causa in un'unica udienza di discussione) - che la prolungata istruttoria relativa alla domanda principale comporti il ritardo del provvedimento di restituzione. Pertanto, correttamente il giudice del lavoro - esaminando congiuntamente la domanda di restituzione e quella principale - provvede negativamente in ordine ad entrambe, giacché le due pronuncie sono in tal caso necessariamente interdipendenti, non essendo giustificato sul piano razionale ordinare la restituzione della somma pagata e contemporaneamente rinnovare l'edizione del titolo giustificativo del pagamento della stessa, per la riconosciuta infondatezza delle ragioni della parte condannata dalla sentenza cassata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)