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Sez. L, Sentenza n. 1669 del 23/03/1981 (Rv. 412345 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - RISOLUZIONE DELLA LITE PRINCIPALE - INCIDENZA RITARDATRICE IN ORDINE ALLA PRONUNCIA SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE - INAMMISSIBILITA - NUOVO RITO DEL LAVORO - ESAME CONGIUNTO, IN SEDE DI RINVIO, DELLA DOMANDA DI RESTITUZIONE E DI QUELLA PRINCIPALE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412345-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - RISOLUZIONE DELLA LITE PRINCIPALE - INCIDENZA RITARDATRICE IN ORDINE ALLA PRONUNCIA SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE - INAMMISSIBILITA - NUOVO RITO DEL LAVORO - ESAME CONGIUNTO, IN SEDE DI RINVIO, DELLA DOMANDA DI RESTITUZIONE E DI QUELLA PRINCIPALE - AMMISSIBILITA.*

In relazione all'art 389 cod proc civ, il principio secondo cui (in Sede di rinvio) la risoluzione della lite principale non deve ritardare la pronuncia sulla domanda di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza cassata va correlato alla previsione - valida, in linea generale, nel processo civile ordinario ma non nel nuovo processo del lavoro (caratterizzato dalla normale trattazione della causa in un'unica udienza di discussione) - che la prolungata istruttoria relativa alla domanda principale comporti il ritardo del provvedimento di restituzione. Pertanto, correttamente il giudice del lavoro - esaminando congiuntamente la domanda di restituzione e quella principale - provvede negativamente in ordine ad entrambe, giacche le due pronunce sono in tal caso necessariamente interdipendenti, non essendo giustificato sul piano razionale ordinare la restituzione della somma pagata e contemporaneamente rinnovare l'edizione del titolo giustificativo del pagamento della stessa, per la riconosciuta infondatezza delle ragioni della parte condannata dalla sentenza cassata. (Conf 871/81, mass n 411374).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)