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Sez. 2, Sentenza n. 30050 del 11/06/2014 Cc. (dep. 09/07/2014) Rv. 260138 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Confisca obbligatoria per equivalente ex art. 640 quater cod. pen. - Art. 322 ter cod. pen. - Modifica introdotta con la legge n. 190 del 2012 - Carattere innovativo rispetto all'ambito applicativo dell'art. 640 quater cod. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260138-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

In tema di confisca per equivalente, le modifiche introdotte con la legge n. 190 del 2012 non hanno carattere innovativo rispetto al coordinato disposto dell'art. 640 quater cod. pen. con l'art. 322 ter cod. pen., in quanto, anche prima della novella, la misura ablatoria disposta per uno dei reati previsti dall'art. 640 quater cod. pen. poteva avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimamente adottato un provvedimento di sequestro preventivo del profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche commesso in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012). (Conf. sent. n. 33872 del 2014 non mass.)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 640 quater, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 lett. P CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)