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Sez. L, Sentenza n. 6514 del 07/05/2002 (Rv. 554193 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE | Assicurazione contro gli infortuni - Ambito di copertura - Artigiani - Attività protette - Limiti - Operazioni materiali e sussidiarie - Inclusione - Svolgimento fuori del laboratorio artigiano - Irrilevanza - Fattispecie relativa ad incidente stradale occorso durante il trasporto di un vecchio furgone all'officina dell'artigiano per i necessari lavori di ristrutturazione.
Stato
decisa il 2002-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554193-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta; ne consegue che, con riferimento ad artigiano presso officina meccanica, tale assicurazione copre anche le operazioni complementari e sussidiarie espletate al di fuori dei locali ove si svolge la sua attività, tra le quali non possono non ricomprendersi quelle di assistenza su strada ai veicoli, recupero dei mezzi, consegna dei mezzi allestito e prelevamento di quelli da allestire, se previste in contratto ed eseguite poi con l'uso di targa prova. (Fattispecie relativa ad incidente stradale occorso durante il trasporto di un vecchio furgone all'officina per i necessari lavori di riparazione).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)