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Sez. L, Sentenza n. 2693 del 10/02/2005 (Rv. 580669 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE | Assicurazione contro gli infortuni - Ambito di copertura - Principio ispiratore - Artigiani - Attività protette - Limiti - Attività materiali e sussidiarie - Redazione del preventivo da sottoporre al potenziale cliente - Inclusione - Condizione della verifica e scelta del committente - Irrilevanza - Interpretazione conforme ai canoni costituzionali - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580669-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE

In applicazione del principio secondo il quale l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art.38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta, tale assicurazione copre, quanto agli artigiani, anche le ulteriori attività complementari complementari e sussidiarie che il lavoratore debba compiere all'esterno dei locali ove si svolge la lavorazione. Tra queste non può non ricomprendersi l'attività certamente lavorativa costituita dalla redazione del preventivo da sottoporre al potenziale cliente, atteso il nesso indissolubile tra attività di redazione del preventivo e successiva attività artigianale, sia pure condizionata alla verifica, e alla scelta, del committente. Una diversa interpretazione arrecherebbe un vulnus alla norma costituzionale (artt. 3, 4, 35 e 38 Cost.), in quanto verrebbe lasciata scoperta una fase preparatoria del lavoro artigianale manuale, essenziale per il conseguimento dei fini individuali di iniziativa economica e altrettanto meritevole di tutela del momento realizzativo dell'attività, nella quale, peraltro, la copertura assicurativa scatterebbe ove l'incidente occorresse al lavorante d'impresa artigiana e non al suo titolare o artigiano individuale. (v. Corte Cost. n. 100 del 1991).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 35, Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)