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Sez. 1, Sentenza n. 1303 del 21/02/1983 (Rv. 426090 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA - DANNI VERIFICATISI TRA L'EMANAZIONE DI DETTO PROVVEDIMENTO E LA SUA NOTIFICAZIONE - RISARCIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426090-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA - DANNI VERIFICATISI TRA L'EMANAZIONE DI DETTO PROVVEDIMENTO E LA SUA NOTIFICAZIONE - RISARCIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai fini del risarcimento del danno da occupazione illegittima, seguita dal provvedimento ablatorio, nessuna Rilevanza può riconoscersi ai danni verificatisi tra l'emanazione di detto provvedimento e la sua notificazione, in quanto gli effetti del decreto espropriativo decorrono per legge dalla data della relativa pronuncia, e non dalla successiva notificazione, necessaria soltanto per il decorso del termine di decadenza per l'opposizione alla stima. (V 5487/79, mass n 402072; (V 2198/63, mass n 263364).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)