Sez. 3, Sentenza n. 10688 del 24/04/2008 (Rv. 603249 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Rilievi critici di parte alla consulenza d'ufficio - Adesione del giudice alle conclusioni del proprio ausiliario - Obbligo di motivazione - Necessità - Contenuto - Rinvio puro e semplice della sentenza alla relazione d'ufficio - Sufficienza - Esclusione - Conseguente vizio di motivazione - Sussistenza.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO
Allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)