Sez. 3, Sentenza n. 14 del 04/01/2000 (Rv. 532669 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Esecuzione forzata presso terzi - Ordinanza di assegnazione di credito - Appello ed opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Condizioni rispettive - Ricorribilità in cassazione - Inammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
L'ordinanza di assegnazione di crediti, costituendo l'atto conclusivo dell'esecuzione forzata per espropriazione di crediti e, quindi, essa sessa atto esecutivo, deve essere impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, quando si tratta di far valere vizi che si riferiscono ai singoli atti esecutivi o ad essa stessa, mentre può essere impugnata con l'appello, quando la sua pronuncia abbia assunto natura decisoria, per aver inciso sulle posizioni sostanziali del creditore o del debitore. Il suddetto provvedimento non è invece mai soggetto al ricorso per cassazione ex art. 111 Cost, che se proposto deve essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)