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Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 16/05/2006 (Rv. 589802 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Esecuzione forzata presso terzi - Ordinanza di assegnazione di credito - Vizi - Rimedio esperibile - Opposizione agli atti esecutivi.
Stato
decisa il 2006-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589802-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

L'ordinanza di assegnazione di crediti, costituendo l'atto conclusivo dell'esecuzione forzata per espropriazione di crediti e, quindi, essa stessa atto esecutivo, deve essere impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, nel termine previsto dall'art. 617 cod. proc. civ., quando si tratta di far valere vizi che si riferiscono ad essa stessa, come nel caso in cui si assuma che la somma da assegnare non è stata correttamente determinata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)