Sez. 3, Sentenza n. 442 del 16/02/1974 (Rv. 368155 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA PA - INTERESSI - OBBLIGO DELLA PA - CONDIZIONI - MANDATO DI PAGAMENTO - NECESSITA.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA PA - INTERESSI - OBBLIGO DELLA PA - CONDIZIONI - MANDATO DI PAGAMENTO - NECESSITA.*
I debiti pecuniari degli enti pubblici divengono liquidi ed esigibili, in deroga all'art 1282 cod civ, soltanto dopo che sia stata ordinata dalla competente amministrazione la relativa spesa. Non e quindi configurabile fino a che il procedimento anzidetto non sia concluso con l'emissione del mandato di pagamento, una mora dell'amministrazione per il ritardo e di conseguenza, un suo Obbligo di corrispondere interessi moratori. (V 1352'71, mass n 351579; 1428'68, mass n 333069).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)