Sez. 5, Sentenza n. 11456 del 01/08/2002 (Rv. 556518 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Istanza presentata ai fini IRPEF - Condono "tombale" - Valori di reddito - Determinazione per la commisurazione della somma da versare - Effetti - Ai fini della determinazione dell'imponibile IVA - Configurabilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
A seguito di presentazione di istanza di condono (nella specie, "tombale")ai fini IRPEF, i valori di reddito determinati per la commisurazione della somma da versare per l'applicazione del beneficio non sono rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto. Il condono, infatti, diretto com'è soltanto alla determinazione di valori virtuali cui rapportare il pagamento delle imposte, non comporta alcun accertamento che possa dispiegare effetti al di fuori del suo ambito specifico, perché la sanatoria vale ad evitare le conseguenze di una situazione di illegittimità, e le sanzioni ad essa connesse, ma non ne annulla i presupposti logici.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)