Sez. L, Sentenza n. 14293 del 28/07/2004 (Rv. 575041 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA) | Fattispecie soggetta all'applicazione del testo originario della legge n. 92 del 1979 - Dipendenti di cooperative non agricole ai sensi della legge n. 240 del 1984 - Inquadramento a fini previdenziali - Conforme all'inquadramento della cooperativa datore di lavoro - Necessità - Fattispecie sottratta "ratione temporis" alla modifica prevista dal d.l.vo n. 173 del 1998.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA)
A norma dell'art. 6, lettera d), della legge n. 92 del 1979 (prevedente nel testo originario l'inquadramento come agricoli degli operai addetti alla raccolta, anche se dipendenti da imprese non agricole), l'inquadramento, ai fini previdenziali, dei dipendenti di cooperative da considerarsi non agricole, ai sensi della legge n. 240 del 1984 (in quanto si approvvigionano facendo ricorso prevalente al mercato), che siano addetti, oltre che alla raccolta, anche alla cernita, pulitura, imballaggio e vendita dei prodotti, non può che essere conforme all'inquadramento dell'impresa datore di lavoro, atteso che il citato art. 6 nella formulazione originaria costituisce disposizione eccezionale, perciò di stretta interpretazione.(Fattispecie sottratta, ratione temporis, alla modifica introdotta dall'art. 4 del d.l.vo n.173 del 1998).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 92 art. 6, Decreto Legisl. 30/04/1998 num. 173 art. 4, Cod. Civ. art. 2135, Legge 15/06/1984 num. 240
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)