diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7104 del 06/07/1990 (Rv. 468150 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DI LAVORATORI DELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA - ACCORDI RELATIVI ALLA CONSERVAZIONE DEL LIVELLO RETRIBUTIVO IN ATTO - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468150-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DI LAVORATORI DELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA - ACCORDI RELATIVI ALLA CONSERVAZIONE DEL LIVELLO RETRIBUTIVO IN ATTO - EFFICACIA - CONDIZIONI.*

In materia di collocamento in cassa integrazione di lavoratori della categoria impiegatizia, gli accordi relativi alla conservazione, in favore di questi ultimi, del livello retributivo in atto hanno efficacia, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 427 del 1980 - che non ha inciso sul diritto dei dipendenti a siffatta conservazione, ma sulla disparità di trattamento esistente, fino alla sua entrata in vigore, fra operai e impiegati -, sempre che non si tratti di clausole generiche e tralatizie della contrattazione collettiva, senza riguardo alla mutata funzione pubblicistica connessa agli interventi straordinari di detta cassa, ma di specifiche pattuizioni - come quelle intervenute in occasione dei casi detti accordi di "procedimentalizzazione" - in forza delle quali il datore di lavoro si obbliga a corrispondere ai lavoratori un'integrazione dell'indennità erogata dall'i.N.P.S., tale da coprire la differenza fra questa e la normale retribuzione spettante in pendenza dell'ordinaria funzionalità del rapporto di lavoro. (V 8466/87, mass n 456002; (V 5323/87, mass n 453906).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 CORTE COST., Legge 13/08/1980 num. 427 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)