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Sez. L, Sentenza n. 8466 del 18/11/1987 (Rv. 456002 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ E SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - DISTINZIONE - CONSEGUENZE RISPETTIVE - IMPIEGATI POSTI IN C. I. STRAORDINARIA - DIRITTO ALLA DIFFERENZA TRA L'INTEGRAZIONE SALARIALE E LO STIPENDIO MENSILE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456002-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ E SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - DISTINZIONE - CONSEGUENZE RISPETTIVE - IMPIEGATI POSTI IN C. I. STRAORDINARIA - DIRITTO ALLA DIFFERENZA TRA L'INTEGRAZIONE SALARIALE E LO STIPENDIO MENSILE - ESCLUSIONE.*

Dai casi di sospensione dell'attività lavorativa per disposizione dell'azienda e della competente autorità, con riferimento ai quali l'art. 6 ultimo comma del R.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825 (Disposizioni relative al contratto d'impiego privato) e l'art. 20 del contratto collettivo di lavoro degli alimentaristi del luglio 1977 (che, al pari di altri contratti collettivi richiama l'accordo interconfederale 30 marzo 1946, per il Nord e 23 maggio 1946 per il centro-Sud) stabiliscono, con previsione di carattere generale, l'irriducibilità dello stipendio mensile degli impiegati, debbono ritenersi escluse, alla stregua del sistema normativo regolante la integrazione salariale straordinaria (legge 5 novembre 1968 n. 1115, legge 8 agosto 1972 n. 464, legge 20 maggio 1975 n. 164, legge 12 agosto 1977 n. 675), nonché alla stregua di un'interpretazione della disciplina rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, le ipotesi specificamente considerate da detto sistema, le quali comportano una sospensione del rapporto di lavoro più che una semplice sospensione del lavoro, pertanto il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere ai lavoratori con qualifica impiegatizia, posti in C. i. G. straordinaria, la differenza tra l'integrazione salariale loro corrisposta e quanto da essi percepito, a titolo di stipendio mensile, prima del ricorso alla cassa. (Conf 5323/87, mass n 453906; (Conf 5554/85, mass n 442757).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)