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Sez. 3, Sentenza n. 4013 del 26/06/1980 (Rv. 407924 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - OFFERTA DI ALTRO IMMOBILE - IDONEITA DELL'IMMOBILE OFFERTO - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA LAVORATIVE NELL'IMMOBILE CONDOTTO IN LOCAZIONE - IDONEITA DELL'IMMOBILE OFFERTO ANCHE IN RELAZIONE A TALI ESIGENZE LAVORATIVE - ACCERTAMENTO - CRITERI - REQUISITI NECESSARI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO - SUSSISTENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407924-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - OFFERTA DI ALTRO IMMOBILE - IDONEITA DELL'IMMOBILE OFFERTO - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA LAVORATIVE NELL'IMMOBILE CONDOTTO IN LOCAZIONE - IDONEITA DELL'IMMOBILE OFFERTO ANCHE IN RELAZIONE A TALI ESIGENZE LAVORATIVE - ACCERTAMENTO - CRITERI - REQUISITI NECESSARI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO - SUSSISTENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Nella valutazione dell'idoneita dell'immobile offerto in cambio ai sensi dell'art 4 n 2 della legge 23 maggio 1950 n 253 con riguardo alle esigenze lavorative del conduttore, benche debba essere rapportata obiettivamente alla possibilita che nell'immobile offerto sia trasferita l'azienda esercitata dal conduttore, non rientra la rispondenza dell'immobile ai requisiti necessari per il rilascio della licenza di Esercizio, trattandosi di valutazione rimessa al potere discrezionale dell'autorita amministrativa, salvo che la inidoneita sotto il profilo amministrativo sussista a priori per un ostacolo (ad esempio, di carattere normativo) non superabile dal potere discrezionale dell'autorita amministrativa o tale inidoneita sia gia dimostrata attraverso la documentazione dell'effettivo diniego della licenza. Ne sull'idoneita dell'immobile offerto in cambio puo incidere la considerazione della rumorosita dell'attivita che vi si deve svolgere, giacche la possibilita del trasferimento dell'azienda in detto immobile e soddisfatta quando il locatore offra dei locali sufficienti all'installazione dei relativi macchinari, spettando poi al conduttore di provvedere all'adeguato funzionamento degli stessi sotto il profilo tecnico ed acustico. (V 3118/68, mass n 356011).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)