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Sez. 2, Sentenza n. 218 del 28/01/1972 (Rv. 356011 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI - PARTE PARZIALMENTE VITTORIOSA - SUSSISTENZA DELL'INTERESSE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356011-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI - PARTE PARZIALMENTE VITTORIOSA - SUSSISTENZA DELL'INTERESSE - LIMITI.*

L'interesse d'impugnazione e determinato dalla soccombenza. Pertanto, la parte in lite che abbia visto accolta solo in parte la domanda e le deduzioni che aveva formulato, e legittimata ad impugnare la sussistenza solo nei casi sfavorevoli alle sue istanze e deduzioni, poiche solo in relazione ad essi ha la possibilita di conseguire, attraverso l'impugnazione, un risultato giuridicamente apprezzabile. (nella specie e stato dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione, con cui si denunciano la sentenza di merito con riferimento ad un capo della decisione favorevole ai ricorrenti). (V 2100'70, mass n 348211).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)