Sez. U, Ordinanza n. 2290 del 23/01/2024 (Rv. 670195-01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE | Corte dei conti - Giudizi di responsabilità amministrativa - Sindacato sugli strumenti utilizzati dai pubblici amministratori in relazione alle finalità perseguite - Ammissibilità - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione o della riserva di amministrazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE
In tema di giudizi di responsabilità amministrativa, la Corte dei conti può valutare se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire, poiché la verifica della legittimità dell'attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti, secondo i criteri di efficacia ed economicità di cui all'art. 1 della l. n. 241 del 1990, senza che ciò implichi un sindacato sul merito delle scelte discrezionali dell'amministrazione e, dunque, una violazione dei limiti esterni della giurisdizione ovvero della riserva di amministrazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte dei conti che, con riferimento a mutui stipulati da una società in house costituita da un Comune, ha ritenuto responsabili gli amministratori dell'ente locale per il danno cagionato dal rilascio di lettere di patronage in favore delle banche mutuanti, nonostante il successivo avallo del Consiglio comunale, trattandosi di una indebita attività prestata da parte di organi pubblici privi di competenza).
Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)