Sez. U, Sentenza n. 1376 del 25/01/2006 (Rv. 588780 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Insindacabilità "nel merito" delle scelte dei soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile - Esclusione - Controllo di conformità alla legge che regola l'attività amministrativa - Soggezione - Incarichi di collaborazione conferiti ex art. 7, ultimo comma, del d.lgs. n. 29 del 1993 - Presupposti - Decisione della Corte dei conti - Ritenuta insussistenza - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile - Esclusione.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
L'insindacabilità "nel merito" delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa. Il giudice contabile non viola, pertanto, i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la responsabilità per danno erariale in conseguenza delle somme erogate quale compenso di un incarico di consulenza conferito in difetto dei presupposti richiesti dall'art. 7, ultimo comma, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, secondo il quale "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione". Da una parte, infatti, il conferimento di una consulenza continuativa, indefinita nel contenuto e non destinata ad esaurirsi in relazione a singole, specifiche situazioni (concernente, nella specie, "le problematiche relative alla gestione" di un'azienda ospedaliera "nei casi ritenuti necessari dalla Direzione Generale, comprese la partecipazione a riunioni, incontri e lavori di commissioni esterne ed interne in rappresentanza e per delega del Direttore Generale"), contrasta con il principio sotteso all'art. 7 citato della necessaria specificità, in presenza di ben determinati presupposti, dell'incarico da conferire - l'incarico in esame aveva comportato la creazione di una struttura burocratica, parallela a quella ufficiale, affidata a persona che, pur mantenendo lo status di libero professionista, intratteneva con l'azienda un rapporto permanente con i caratteri della parasubordinazione -, e dall'altra, alla collaborazione di un consulente esterno all'azienda si sarebbe potuto ricorrere, secondo la norma richiamata, solo in ipotesi di inadeguatezza del personale interno in servizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 7 com. 6, Decreto Legisl. 22/12/1993 num. 546 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)