Sez. 3, Ordinanza n. 13890 del 28/06/2005 (Rv. 582718 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratti stipulati tra professionisti e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio eletto dal consumatore (art. 1469 bis, comma terzo, n. 19 cod.civ.) - Carattere esclusivo - Clausola indicativa di diversa località - Presunzione di vessatorietà - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
Poichè, in tema di contratti tra il consumatore ed il professionista, l'art. 1469 bis, terzo comma, n.19 cod.civ. stabilisce che il foro di residenza o domicilio eletto dal consumatore è esclusivo e speciale, deve presumersi vessatoria anche la clausola che stabilisca uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., se diversi da quello del consumatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis com. 3 n. 19, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)