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Sez. 3, Ordinanza n. 5007 del 08/03/2005 (Rv. 580768 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratti stipulati tra professionisti e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro competente - Determinazione - Foro della resistenza o del domicilio eletto dal consumatore (art. 1469 bis, comma terzo, n. 19 cod. civ.) - Carattere esclusivo - Clausola indicativa di diversa località - Presunzione di vessatorietà - Coincidenza dell'indicazione con uno dei fori legali del codice di rito - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2005-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580768-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

In tema di contratti conclusi tra il consumatore e il professionista, è da presumere vessatoria anche la clausola che stabilisca un foro - diverso da quello del domicilio elettivo o della residenza del consumatore - che coincida con uno dei fori legali di cui agli artt.18 e 20 cod. proc. civ., poichè l'art.1469 ter, terzo comma cod. civ. - secondo il quale non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge - non può essere interpretato in senso derogatorio a detta disposizione, pena la surrettizia vanificazione della tutela del consumatore sancita "ex lege" (come nel caso in cui il "forum destinatae solutionis" coincida con la residenza del professionista).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis com. 3 n. 19, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)