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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33827 del 19/12/2019 (Rv. 656435 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Base imponibile - Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario - Contributi versati dal dipendente - Inclusione - Fondamento - Contributi previdenziali esenti - Individuazione.
Stato
decisa il 2019-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656435-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di IRPEF, la base imponibile delle prestazioni effettuate da un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario in favore degli ex dipendenti è costituita dall'intera somma da esso erogata, comprensiva dei contributi versati dal lavoratore, i quali, trovando titolo nella convenzione intervenuta tra le parti, hanno natura facoltativa, mentre gli unici contributi previdenziali che non concorrono a formare il reddito e restano fiscalmente esenti sono - a norma dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo in vigore sino al 31 dicembre 2003 (oggi art. 51) - quelli di carattere obbligatorio, in quanto versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)